Art. 48
Funzioni dell'autorità di audit
In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni dell'autorità di audit
1. L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall' nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione.
In assenza dell'autorizzazione nell'insieme del territorio interessato da un programma di cooperazione, l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.
Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.
Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma Interreg a norma dell'. Esso redige il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma Interreg.
I revisori sono funzionalmente indipendenti dagli organismi o dalle persone responsabili delle verifiche di gestione a norma dell', paragrafo 3.
2. L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune ai sensi dell', paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.
4. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all', paragrafo 7, del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XIX del regolamento (UE) 2021/1060 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
a)
la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
b)
la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione; e
c)
il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.
Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell', paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo gli elementi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente paragrafo.
Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dell'autorità di audit.
6. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo conformemente all', paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
7. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell', paragrafo 1, l'autorità di audit redige, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, la relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo in ottemperanza agli obblighi di cui all', paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario e corroborando il parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
La relazione riporta una sintesi delle constatazioni comprendente un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all', paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità dei programmi Interreg per ogni singola irregolarità rilevata dall'autorità di audit per tali operazioni.
8. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.
9. La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
Storico versioni
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