Art. 49

Audit delle operazioni

In vigore dal 24 giu 2021
Audit delle operazioni 1.   La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che dovranno essere svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile. Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione. Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici. 2.   Le autorità dei programmi forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, entro il 1° agosto successivo alla fine di ciascun periodo contabile. Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento. 3.   Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit di cui all', paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici. 4.   La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo sufficiente per consentire a tali autorità di effettuare gli audit delle operazioni, in generale, entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile. 5.   Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell', paragrafi 6 e 7. 6.   A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità. 7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle rispettive autorità dei programmi Interreg per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1. 8.   Se il tasso di errore residuo globale di cui al paragrafo 7 è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit di uno specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di effettuare ulteriori attività di audit al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate. 9.   Sulla base della valutazione dei risultati delle ulteriori attività di audit richieste ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In tali casi le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060. 10.   Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito nel primo comma di tale paragrafo, effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.
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Audit delle operazioni (Art. 49 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo