Art. 18

Approvazione dei programmi Interreg

In vigore dal 24 giu 2021
Approvazione dei programmi Interreg 1.   La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e ove opportuno, la sua coerenza con il documento di strategia pluriennale ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento o con il pertinente quadro di programmazione strategica ai sensi dell'atto legislativo di base rispettivo di uno o più di tali strumenti. 2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione. 3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. 4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva ciascun programma Interreg entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione. 5.   Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione del «comitato IPA III», conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III, e del «comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all' del regolamento (UE) 2021/947.
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