Art. 10
Disposizioni per i sostegni da più fondi
In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni per i sostegni da più fondi
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i documenti di strategia pluriennali relativamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e transnazionale sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dal FESR e dall'IPA III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e, ove opportuno, con il dovuto rispetto della procedura di cui al regolamento IPA III.
Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947.
Con riguardo ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'IPA III, l'atto di esecuzione disciplina anche, ove pertinente, la partecipazione dei beneficiari dell'IPA o dei paesi partner ai programmi Interreg C e D.
2. Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III-CBC o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI-CBC è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.
I rispettivi contributi dell'IPA III e dell'NDICI ai programmi Interreg B, C e D tengono conto della composizione del rispettivo partenariato del programma da parte degli Stati membri, dei beneficiari dell'IPA e dei paesi partner. Tali contributi sono stabiliti nei documenti di strategia pluriennali di cui al primo comma del paragrafo 1.
3. Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI-CBC nel quadro dei pertinenti documenti di programmazione strategica. Tale contributo è limitato all'importo massimo stabilito nel regolamento IPA III o nel regolamento (UE) 2021/947.
Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per gli anni rimanenti, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle opzioni seguenti:
a)
richiedere l'attivazione del meccanismo di cui all', paragrafo 3;
b)
continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC; o
c)
combinare le opzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
4. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.
5. Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) 2021/947 e i PTOM nel quadro della decisione 2013/755/UE, o entrambi, nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947o all'articolo 87 della decisione 2013/755/UE o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della decisione 2013/755/UE o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi comuni dei programmi Interreg B, C o D o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all' del presente regolamento che sono stabilite e attuate ai sensi del presente regolamento.
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