Art. 12

Restituzione di risorse e sospensione

In vigore dal 24 giu 2021
Restituzione di risorse e sospensione 1.   Se per gli esercizi 2022 e 2023 non sia stato presentato alcun programma transfrontaliero esterno alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato, il contributo annuale del FESR a favore di tale programma che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato. 2.   Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, il contributo del FESR di cui all', paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato. 3.   Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se: a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'; o b) il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti. In tali casi, il contributo del FESR di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato. 4.   Per quanto attiene a un programma Interreg B già approvato dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b). Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono richiedere che: a) il programma Interreg sia sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM; b) la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili; o c) il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di PTOM. Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b), il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg B al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg B, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato. 5.   Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto ai sensi del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento IPA III, del regolamento (UE) 2021/947 o della decisione 2013/755/UE. 6.   Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all', paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 del presente articolo.
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