Art. 22

Selezione delle operazioni Interreg

In vigore dal 24 giu 2021
Selezione delle operazioni Interreg 1.   Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'. Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all' del regolamento (UE) 2021/1060. Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo. Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner, conformemente all', paragrafo 2. Se l'accettazione scritta di cui al quarto comma del presente paragrafo non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o qualunque altra istituzione finanziaria per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Tale garanzia è inserita nel documento di cui al paragrafo 6. 2.   Per la selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell' e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all', paragrafi 1 e 4, del presente regolamento. 3.   Su richiesta della Commissione, prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri. 4.   Nella selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo: a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici; b) garantisce che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie definite ai sensi dell', paragrafo 1, o definite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione; c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria; e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva; f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile; g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento; h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell', punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; e j) garantisce che, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sia effettuata una valutazione degli impatti previsti dei cambiamenti climatici. 5.   Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 riguardo al CLLD e all' del presente regolamento. 6.   Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento ove sono esposte le condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno. Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.
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Selezione delle operazioni Interreg (Art. 22 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo