Art. 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

In vigore dal 24 giu 2021
Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg 1.   Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg A, B e D coinvolgono partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro. Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg Europe e URBACT coinvolgono partner di almeno tre paesi partecipanti, dei quali almeno due sono beneficiari di Stati membri. I beneficiari che ricevono sostegno da fondi Interreg e i partner che partecipano all'operazione ma che non ricevono sostegno economico da tali fondi (denominati congiuntamente «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg. 2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione. 4.   I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico o di relativo finanziamento o di entrambi. Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg D, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma. 5.   Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila. 6.   Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi di Interreg A, B e D, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti. Nei programmi Interreg Europe e URBACT, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti. Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario, un fondo di fondi di partecipazione o un fondo per piccoli progetti, se del caso, può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione. 7.   Un partner unico deve essere registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.
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