Art. 52
Recuperi
In vigore dal 24 giu 2021
Recuperi
1. L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.
2. Gli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM che partecipano a un dato programma Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato non superiore a 250 EUR – interessi esclusi – quale contributo di un qualsiasi fondo Interreg per un'operazione in un dato periodo contabile.
Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato una decisione ai sensi del primo comma.
3. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.
4. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.
5. Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione nei confronti dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM, rispettivamente. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all', paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi al medesimo programma Interreg. L'autorità di gestione procede quindi alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita nel programma Interreg in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.
Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di un paese terzo, paese partner o PTOM, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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