Art. 54
Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
In vigore dal 24 giu 2021
Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
1. Ciascun paese terzo, paese partner e PTOM che partecipa a un programma Interreg individua un'autorità nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione («punto di contatto»).
2. Il punto di contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell', paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l'autorità di gestione e i partner nel rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all', paragrafi da 2 a 6.
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