Art. 36
Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
In vigore dal 24 giu 2021
Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
1. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg. Un responsabile della comunicazione che può essere responsabile di più di un programma.
2. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg a norma dell', sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
3. È di applicazione l', paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) 2021/1060 sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
4. Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno fornito da un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari a norma dell' del regolamento (UE) 2021/1060 nei modi seguenti:
a)
fornendo, sul sito web o sui siti dei social media ufficiali del partner, ove tali siti esistano, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal fondo Interreg;
b)
apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al grande pubblico o ai partecipanti;
c)
esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, in relazione a operazioni sostenute da un fondo Interreg il cui costo totale superi 100 000 EUR;
d)
per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo pubblicamente almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg, salvo laddove il beneficiario sia una persona fisica;
e)
per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
Il termine «Interreg» è utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all' del regolamento (UE) 2021/1060.
5. Per i fondi per piccoli progetti e gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica sull'operazione Interreg.
Per gli strumenti finanziari, il destinatario finale rende nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantisce la visibilità, in particolare quando promuove azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
6. Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi:
a)
al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; o
b)
al destinatario finale che non rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 5.
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