Art. 38
Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 39 a 44.
2. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.
3. Non sono ammissibili i costi seguenti:
a)
le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
b)
i costi dei regali; o
c)
i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.
4. Quando si ricorre al tasso fisso di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per calcolare i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale di un'operazione, tale tasso non è applicato ai costi diretti per il personale calcolati sulla base del tasso fisso di cui all', paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.
5. In deroga all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo delle spese pagate in un'altra valuta è convertito in euro da ciascun beneficiario proveniente da paesi che non hanno adottato l'euro utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale tali spese sono state presentate per verifica.
Storico versioni
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