Art. 40
Spese d'ufficio e amministrative
In vigore dal 24 giu 2021
Spese d'ufficio e amministrative
1. Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:
a)
canone di locazione degli uffici;
b)
assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);
c)
consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);
d)
forniture per ufficio;
e)
contabilità;
f)
archivi;
g)
manutenzione, pulizie e riparazioni;
h)
sicurezza;
i)
sistemi informatici;
j)
comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
k)
spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e
l)
oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
2. Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell', primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
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