Art. 40

Spese d'ufficio e amministrative

In vigore dal 24 giu 2021
Spese d'ufficio e amministrative 1.   Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti: a) canone di locazione degli uffici; b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto); c) consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua); d) forniture per ufficio; e) contabilità; f) archivi; g) manutenzione, pulizie e riparazioni; h) sicurezza; i) sistemi informatici; j) comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita); k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali. 2.   Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell', primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
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