Art. 41

Spese di viaggio e soggiorno

In vigore dal 24 giu 2021
Spese di viaggio e soggiorno 1.   Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti: a) spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio); b) spese di vitto; c) spese di soggiorno; d) spese per i visti; e e) indennità giornaliere. 2.   Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera. 3.   Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'. 4.   Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. 5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
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Spese di viaggio e soggiorno (Art. 41 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo