Art. 41
Spese di viaggio e soggiorno
In vigore dal 24 giu 2021
Spese di viaggio e soggiorno
1. Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:
a)
spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
b)
spese di vitto;
c)
spese di soggiorno;
d)
spese per i visti; e
e)
indennità giornaliere.
2. Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.
5. Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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