Art. 43
Spese relative alle attrezzature
In vigore dal 24 giu 2021
Spese relative alle attrezzature
1. Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all', si limitano alle voci seguenti:
a)
attrezzature per ufficio;
b)
hardware e software;
c)
mobilio e accessori;
d)
apparecchiature di laboratorio;
e)
strumenti e macchinari;
f)
attrezzi o dispositivi;
g)
veicoli; e
h)
altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2. Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:
a)
non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
b)
il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e
c)
possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.
Storico versioni
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