Art. 43

Spese relative alle attrezzature

In vigore dal 24 giu 2021
Spese relative alle attrezzature 1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all', si limitano alle voci seguenti: a) attrezzature per ufficio; b) hardware e software; c) mobilio e accessori; d) apparecchiature di laboratorio; e) strumenti e macchinari; f) attrezzi o dispositivi; g) veicoli; e h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni. 2.   Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature: a) non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060; b) il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e c) possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.
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