Art. 44

Spese per infrastrutture e lavori

In vigore dal 24 giu 2021
Spese per infrastrutture e lavori Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti: a) acquisto di terreni conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060; b) licenze edilizie; c) materiale da costruzione; d) manodopera; e e) interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).
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Spese per infrastrutture e lavori (Art. 44 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo