Art. 44
Spese per infrastrutture e lavori
In vigore dal 24 giu 2021
Spese per infrastrutture e lavori
Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:
a)
acquisto di terreni conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
b)
licenze edilizie;
c)
materiale da costruzione;
d)
manodopera; e
e)
interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).
Storico versioni
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