Art. 46

Funzioni dell'autorità di gestione

In vigore dal 24 giu 2021
Funzioni dell'autorità di gestione 1.   L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli 72, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione della selezione delle operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 73 del suddetto regolamento e, laddove la funzione contabile sia svolta da un organismo differente ai sensi dell' del presente regolamento, ad eccezione dei pagamenti ai beneficiari di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato dal programma in questione, fatte salve le deroghe di cui al capo VIII del presente regolamento. 2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale tiene conto del partenariato del programma. Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni. Per i programmi Interreg sostenuti anche da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, è possibile istituire una o più succursali del segretariato congiunto in uno o più paesi partner o PTOM per svolgere i propri compiti in maggiore prossimità dei potenziali beneficiari e partner del paese partner o PTOM, rispettivamente. 3.   In deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatto salvo l', paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano al programma Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 debbano essere svolte mediante l'individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un organismo o di una persona responsabile di tale verifica sul proprio territorio («controllore»). 4.   I controllori possono essere gli stessi organismi responsabili dell'esecuzione di tali verifiche per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» oppure, nel caso di paesi terzi, paesi partner o PTOM, dell'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del gruppo di revisori. 5.   Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano svolte da controllori individuati ai sensi del paragrafo 4, l'autorità di gestione si accerta che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate da un controllore individuato. 6.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM provvede affinché le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario in questione. 7.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio. 8.   Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner e PTOM individua quale controllore un'autorità nazionale o regionale oppure un organismo privato o una persona fisica come stabilito al paragrafo 9. 9.   Se il controllore che effettua le verifiche di gestione è una società di diritto privato o una persona fisica, soddisfa almeno uno dei requisiti seguenti: a) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC); b) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile senza essere membro dell'IFAC ma impegnandosi a condurre le verifiche di gestione in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC; c) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); o d) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese terzo, un paese partner o un PTOM, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.
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Funzioni dell'autorità di gestione (Art. 46 Regolamento (UE) 2021/1059) — Testo vigente | Portale Normativo