Art. 56

Ammissibilità

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità 1.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute e pagate nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma possono essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM. Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità del programma situate in uno Stato membro possono già essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma prima della data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM. 2.   Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti possono comprendere domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando gli inviti sono stati lanciati e le operazioni sono state selezionate prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento. L'autorità di gestione può fornire il documento di cui all', paragrafo 6, prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.
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