Art. 57

Grandi progetti di infrastrutture

In vigore dal 24 giu 2021
Grandi progetti di infrastrutture 1.   I programmi Interreg che figurano nel presente capo possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio avente un costo totale di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione, alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture. 2.   Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili. 3.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma Interreg trasmette alla Commissione un elenco dei grandi progetti di infrastrutture previsti, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti. Tale elenco è trasmesso come documento separato all'atto della trasmissione della copia firmata della convenzione di finanziamento o della copia della convenzione di attuazione di cui all' alla Commissione o al più tardi due mesi prima della riunione del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo che seleziona il primo dei progetti di grandi infrastrutture previsto. 4.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro detto termine, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.
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