Art. 35
Valutazione durante il periodo di programmazione
In vigore dal 24 giu 2021
Valutazione durante il periodo di programmazione
1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Oltre alle valutazioni di cui al paragrafo 1, entro il 30 giugno 2029 è effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5. L'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma Interreg.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma Interreg.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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