Art. 9

Risorse del FESR per i programmi Interreg

In vigore dal 24 giu 2021
Risorse del FESR per i programmi Interreg 1.   Le risorse del FESR a favore dei programmi Interreg ammontano a 8 050 000 000 EUR a prezzi del 2018 delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. 2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue: a) il 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima («componente A»); b) il 18,2 % (vale a dire, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione transnazionale («componente B»); c) il 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale («componente C»); d) il 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche («componente D»). 3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti A, B e D, secondo la metodologia di cui all'allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060, ripartiti per anno. 4.   Per ciascuna delle componenti A, B e D, ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria da una di tali componenti a una o più delle altre. 5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.
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