Art. 22
Cooperazione transfrontaliera
In vigore dal 9 giu 2021
Cooperazione transfrontaliera
1. La cooperazione transfrontaliera di cui all', primo comma, punto 5, comprende la cooperazione lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale.
2. L'area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera come indicato al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del regolamento Interreg. Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 5 % della dotazione finanziaria per l'area del vicinato.
3. I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati a norma dell', paragrafo 3, del regolamento Interreg.
4. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non può superare il 90 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera.
5. Il prefinanziamento per i programmi di cooperazione transfrontaliera può superare la percentuale di cui all' del regolamento Interreg. Su richiesta dell'autorità di gestione, per ogni esercizio il tasso di prefinanziamento può arrivare fino all'80 % degli impegni annuali a favore del programma.
6. Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento Interreg.
7. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell' del regolamento Interreg, il sostegno a titolo della dotazione finanziaria del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato principalmente per finanziare altri programmi di cooperazione transfrontaliera o altre attività nell'ambito di tale dotazione finanziaria.
Storico versioni
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