Art. 23

Piani d'azione e misure

In vigore dal 9 giu 2021
Piani d'azione e misure 1.   La Commissione adotta piani d'azione annuali o pluriennali e misure. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di esecuzione, sorveglianza e valutazione, nonché il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. 2.   I piani d'azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6. I piani d'azione sono elaborati in modo inclusivo, trasparente e tempestivo. Ogniqualvolta risulti appropriato, i piani d'azione sono discussi congiuntamente con gli Stati membri nel quadro di una migliore collaborazione. 3.   Ove necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 5 e in altri casi debitamente giustificati. 4.   In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione. 5.   I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all', paragrafo 4, lettere b) e c). 6.   La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all', paragrafo 4, lettera a). Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura. Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.
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