Art. 25

Adozione di piani d'azione e misure

In vigore dal 9 giu 2021
Adozione di piani d'azione e misure 1.   I piani d'adozione e le misure sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per: a) le misure individuali per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 5 000 000 EUR; b) le misure speciali e di sostegno nonché i piani d'azione adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 000 000 EUR; c) le misure di assistenza straordinaria di cui all', paragrafo 4, per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 000 000 EUR; d) le modifiche tecniche ai piani d'adozione e alle misure, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio: i) il cambiamento del metodo di attuazione; ii) le proroghe del periodo di attuazione; iii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione; iv) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 000 000 EUR. In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), e lettera d), punto iv), si applicano su base annuale. I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all' entro un mese dalla loro adozione. 3.   Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico al riguardo. 4.   Ove richiesto da imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi — incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo — o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. 5.   Per le singole azioni è effettuata, conformemente agli atti legislativi applicabili dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio (43), un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale, compreso l'impatto sui cambiamenti climatici, gli ecosistemi e la biodiversità, per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture. Sono effettuate altre opportune valutazioni ex ante, proporzionate agli obiettivi e agli importi delle azioni e delle misure previste, per determinare le possibili implicazioni e i rischi di tali azioni e misure per quanto riguarda i diritti umani, l'accesso a risorse naturali quali i terreni e le norme sociali, anche sotto forma di valutazioni d'impatto per le principali azioni e misure che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori. Se del caso, le valutazioni ambientali strategiche, compreso l'impatto sui cambiamenti climatici, sono utilizzate per l'attuazione dei programmi settoriali. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.
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Adozione di piani d'azione e misure (Art. 25 Regolamento (UE) 2021/947) — Testo vigente | Portale Normativo