Art. 26

Modalità di cooperazione

In vigore dal 9 giu 2021
Modalità di cooperazione 1.   Conformemente al regolamento finanziario, la Commissione esegue i finanziamenti a titolo dello strumento, direttamente, tramite la Commissione, tramite le delegazioni dell’Unione o tramite le agenzie esecutive, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. 2.   I finanziamenti a titolo dello strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, da organizzazioni internazionali o da altri donatori. 3.   Le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e le controparti ammissibili di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell'accordo quadro relativo al partenariato finanziario, nell'accordo di contributo, nell'accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento. 4.   Le azioni finanziate a titolo dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. 5.   In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento e si evitino duplicazioni dei finanziamenti. 6.   In caso di cofinanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. 7.   La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, ad esempio, le forme seguenti: a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi i fondi per l'assistenza a un paese o una regione partner; b) misure di cooperazione amministrativa e tecnica, nonché sviluppo di capacità, anche ai fini della condivisione di esperienze di transizione o di attuazione delle riforme degli Stati membri, quali la cooperazione decentrata tramite partenariati o gemellaggi, tra istituzioni pubbliche, inclusi autorità locali, organismi di diritto pubblico o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali; c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, anche ai fini della valutazione e della sorveglianza indipendenti ivi correlate, ove possibile da parte di organizzazioni della società civile; d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner; e) contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell'Unione, alle azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell'Unione, nonché a organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.
Storico versioni

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