Art. 35

Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti per la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+

In vigore dal 9 giu 2021
Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti per la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ 1.   Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, con i relativi documenti di programmazione nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner. In particolare sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico dello strumento e, se del caso, del regolamento IPA III, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all'allegato V del presente regolamento. 2.   La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario riguardanti in particolare la necessità di conseguire addizionalità, anche ovviando alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, allineare gli interessi delle controparti ammissibili evitando distorsioni della concorrenza e, ove opportuno, massimizzare gli investimenti privati, e che: a) sono oggetto, in linea con l' del regolamento finanziario, di valutazioni ex ante proporzionate agli obiettivi e agli importi delle operazioni previste al fine di determinare le implicazioni e i rischi eventuali di tali operazioni con riguardo ai diritti umani, alle norme in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro anche sotto forma di valutazioni d'impatto per i programmi principali che si prevede abbiano un impatto significativo su tali settori, in linea con la finalità dell'EFSD+ di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e tenendo conto del principio del consenso libero, previo e informato delle comunità interessate dagli investimenti fondiari; b) assicurano la complementarità all'interno dei diversi pilastri del piano per gli investimenti esterni e con altre iniziative; c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, tenendo conto nel contempo delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose; d) sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale e massimizzano l'impatto sullo sviluppo; e) non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner e non entrano in concorrenza sleale con i soggetti locali; f) sono attuate conformemente al quadro strategico di cui all', agli obblighi e alle norme applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro e agli orientamenti, ai principi e alle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti, in particolare quelli adottati dall'ONU e dall'OCSE, nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani nonché in linea con gli obiettivi e i principi generali stabiliti agli . 3.   La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti: a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale; b) garanzie; c) controgaranzie; d) strumenti del mercato dei capitali; e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. 4.   Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi partner e paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione a norma dell' del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne organismi di diritto privato di uno Stato membro, di un paese partner o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne a norma dell' del presente regolamento, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria. 5.   Le controparti ammissibili sono conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, di un paese partner o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne a norma dell' del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali, fiscali e di governo societario. La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili, comprese le controparti di piccola e media entità, e al contempo promuove la cooperazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto e della loro esperienza. La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili conformemente all', paragrafo 7, e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione dell'EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+. 6.   La condizione di cui all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio a titolo dello strumento sulla base del portafoglio. 7.   La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto degli elementi seguenti: a) la consulenza dei comitati operativi strategici e regionali; b) gli obiettivi della finestra d'investimento; c) l'esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile; d) la quantità di risorse proprie e supplementari, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento, tenendo debitamente conto dell'entità dell'investimento; e) le competenze settoriali o geografiche delle controparti ammissibili; f) i vantaggi di promuovere la collaborazione tra le controparti ammissibili. 8.   Sulla base dei programmi indicativi pluriennali e della consulenza fornita dal comitato strategico dell'EFSD+ e dal comitato strategico riguardante i Balcani occidentali, la Commissione istituisce, previa consultazione dei comitati operativi regionali e comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici, categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a titolo dello strumento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con il presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione. La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle carenze del mercato o di situazioni di investimento non ottimali e da una valutazione del suo allineamento con le priorità del presente regolamento e, se del caso, del regolamento IPA III. La Commissione conduce tale analisi in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili. Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Tali strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, o i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato, comprese le PMI, di tali paesi partner. Non possono beneficiare di tali strumenti imprese controllate dal settore militare o della sicurezza dello Stato, tranne in casi debitamente giustificati. 9.   La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati dell'Unione e delle controparti ammissibili. La Commissione stabilisce una lista di controllo dei criteri di ammissibilità di cui all' e all', paragrafi 1 e 2, ed effettua una valutazione e una selezione di tutte le proposte che devono essere sostenute dalla garanzia per le azioni esterne sulla scorta di tale lista di controllo, in base alle informazioni fornite dalle controparti ammissibili. Se necessario, la Commissione chiede alle controparti ammissibili di chiarire o di modificare le informazioni fornite. La Commissione pubblica su base annuale le liste di controllo e i risultati della sua valutazione per ciascuna finestra d'investimento, per paese e per settore. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare i settori prioritari di cui all'allegato V.
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Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti per la garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+ (Art. 35 Regolamento (UE) 2021/947) — Testo vigente | Portale Normativo