Art. 31
Portata e finanziamento
In vigore dal 9 giu 2021
Portata e finanziamento
1. La dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne.
2. La finalità dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, assistenza tecnica, strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento è sostenere gli investimenti e aumentare l'accesso ai finanziamenti quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi e dei principi generali di cui agli del presente regolamento e, se del caso, degli obiettivi del regolamento IPA III, massimizzando nel contempo l'addizionalità e l'impatto sullo sviluppo e realizzando prodotti innovativi, anche per le PMI.
In particolare l'EFSD+ promuove lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e inclusivo, la transizione verso un'economia a valore aggiunto sostenibile e un ambiente stabile per gli investimenti. Esso favorisce anche la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un'attenzione particolare per l'eliminazione della povertà. L'EFSD+ contribuisce pertanto alla riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la tutela e gestione dell'ambiente, la creazione di posti di lavoro dignitosi sulla base delle norme fondamentali del lavoro definite dall'ILO, le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, comprese le cooperative e le PMI, la connettività sostenibile, il sostegno ai gruppi vulnerabili, la promozione dei diritti umani, la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, e affronta altresì le specifiche cause socioeconomiche profonde della migrazione irregolare e le cause profonde degli sfollamenti forzati, conformemente ai settori prioritari di cui all'allegato V e ai relativi documenti di programmazione indicativa.
Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, anche fornendo sostegno per lo sviluppo delle capacità istituzionali, per la governance economica e per l'assistenza tecnica.
3. La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell'EFSD+ coperte da garanzie di bilancio a norma degli articoli da 32 a 39 del presente regolamento. La garanzia per le azioni esterne sostiene altresì l'assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948.
4. Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni a titolo degli accordi di garanzia firmati tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 53 449 000 000 EUR.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' per modificare l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne fino ad un massimo del 20 %.
5. Il tasso di copertura va dal 9 % al 50 %, a seconda della tipologia di operazione.
Un importo massimo di 10 000 000 000 EUR a titolo del bilancio dell'Unione può essere utilizzato per alimentare la garanzia per le azioni esterne. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare tale importo massimo al fine di garantire che l'importo della dotazione rispecchi l'importo e i tassi di copertura della garanzia per le azioni esterne, tenendo conto del tipo di operazioni garantite.
Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è pari al 9 % per l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e per le garanzie di bilancio a copertura dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.
I tassi di copertura sono riesaminati almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare i tassi di copertura.
6. La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall'articolo 212 del regolamento finanziario.
7. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle aree geografiche di cui all', paragrafo 2. La dotazione della garanzia per le azioni esterne è finanziata a titolo del bilancio dei pertinenti programmi geografici istituiti dall', paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III. Il finanziamento destinato a tali operazioni nell'ambito dell'EFSD+ e alla dotazione della garanzia per le azioni esterne è effettuato a titolo del regolamento IPA III. La dotazione della garanzia per le azioni esterne per i prestiti a favore di paesi terzi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948 è finanziata a titolo di tale regolamento.
8. La dotazione di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività dell'Unione autorizzate a norma del presente regolamento. L'importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni. La dotazione delle garanzie autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e delle garanzie, dell'assistenza finanziaria e dei prestiti Euratom a paesi terzi autorizzati a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 continua a seguire le disposizioni di tali regolamenti.
9. L'attivo netto al 31 luglio 2021 del Fondo di garanzia dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le garanzie di bilancio autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/1601 e le garanzie, l'assistenza finanziaria e i prestiti Euratom a paesi terzi autorizzati a norma degli atti di base la cui dotazione è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009.
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