Art. 10
Portata dei programmi geografici
In vigore dal 9 giu 2021
Portata dei programmi geografici
1. Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:
a)
buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere;
b)
eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano;
c)
migrazione, sfollamenti forzati e mobilità;
d)
ambiente e cambiamenti climatici;
e)
crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;
f)
pace, stabilità e prevenzione dei conflitti;
g)
partenariato.
2. Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato II.
Storico versioni
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