Art. 10 · Portata dei programmi geografici

Art. 10

Portata dei programmi geografici

In vigore dal 9 giu 2021
Portata dei programmi geografici 1.   Per conseguire gli obiettivi dello strumento, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione: a) buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, compresa la parità di genere; b) eliminare la povertà, combattere le disuguaglianze e le discriminazioni e promuovere lo sviluppo umano; c) migrazione, sfollamenti forzati e mobilità; d) ambiente e cambiamenti climatici; e) crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa; f) pace, stabilità e prevenzione dei conflitti; g) partenariato. 2.   Ulteriori dettagli su ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato II.
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