Art. 12

Strategia di programmazione generale

In vigore dal 9 giu 2021
Strategia di programmazione generale 1.   La cooperazione e gli interventi a titolo dello strumento sono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all', paragrafo 4. 2.   In conformità dell', la programmazione a norma dello strumento si basa sugli elementi seguenti: a) i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento; b) nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni partner in situazioni di crisi, post-crisi o di fragilità e vulnerabilità, è effettuata un'analisi dei conflitti per fare in modo che siano considerate le situazioni di conflitto e si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze particolari dei paesi o delle regioni partner interessati e delle rispettive popolazioni; quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, si rivolge particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per contribuire alla transizione da una situazione di emergenza a una di sviluppo sostenibile e di pace stabile, compresa la prevenzione della violenza; c) nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri assicurano consultazioni reciproche inclusive onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione; la programmazione congiunta è l'approccio preferito ai fini della programmazione per paese e la sua attuazione è flessibile, inclusiva e a guida nazionale. La programmazione congiunta è aperta ad altri donatori e attori pertinenti, se l'Unione e gli Stati membri lo ritengono opportuno; l'Unione e gli Stati membri si adoperano inoltre, ogniqualvolta risulti appropriato, per sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione congiunta; d) nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione incoraggia un dialogo inclusivo e multilaterale periodico con altri donatori e attori, comprese le autorità locali, i rappresentanti della società civile, le fondazioni e il settore privato, a seconda dei casi, al fine di agevolare i rispettivi contributi, secondo le modalità opportune, e garantire che svolgano un ruolo significativo nel processo di programmazione; e) il programma tematico Diritti umani e democrazia e il programma tematico Organizzazioni della società civile di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell', paragrafo 3, forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati; tali programmi tematici sostengono principalmente gli attori della società civile a tutti i livelli, tenendo conto delle forme e dei metodi di esecuzione di cui all', paragrafo 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito delle consultazioni di cui al primo comma, lettere c) e d). 3.   I documenti di programmazione si basano sui risultati e includono, ove possibile, traguardi e indicatori chiari. Gli indicatori si basano, ove opportuno, su traguardi e indicatori concordati a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti per gli OSS, come pure sui quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell'Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e impatti.
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Strategia di programmazione generale (Art. 12 Regolamento (UE) 2021/947) — Testo vigente | Portale Normativo