Art. 14

Documenti di programmazione per i programmi geografici

In vigore dal 9 giu 2021
Documenti di programmazione per i programmi geografici 1.   Per i programmi geografici, l'attuazione dello strumento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali. 2.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario, e, ove applicabile, i metodi di esecuzione. 3.   I programmi indicativi pluriennali si basano su: a) una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso; b) un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del partner o dei partner interessati, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri; c) un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che fissa le priorità condivise e gli impegni reciproci. 4.   Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile e appropriato, un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione e degli Stati membri. Tuttavia, tale documento di programmazione congiunta sostituisce soltanto il programma indicativo pluriennale dell'Unione se è approvato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell', è conforme agli , contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.
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