Art. 16

Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 9 giu 2021
Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali 1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi indicativi pluriennali di cui agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Tale procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale. 2.   In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all', la decisione della Commissione si applica soltanto al contributo dell'Unione agli stessi documenti. 3.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi geografici sono riesaminati alla luce della valutazione intermedia di cui all', paragrafo 2, e su base ad hoc se necessario ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all', oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi. 4.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono riesaminati alla luce della valutazione intermedia di cui all', paragrafo 2, e su base ad hoc se necessario ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'. 5.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4.
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