Art. 42

Valutazione

In vigore dal 9 giu 2021
Valutazione 1.   La Commissione valuta l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti. La Commissione tiene in debita considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti. Ove applicabile, le valutazioni ricorrono ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi specifici e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri. La Commissione comunica le risultanze e conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del relativo seguito, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Le valutazioni possono essere discusse su richiesta degli Stati membri a norma dell', paragrafo 7. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il relativo seguito sono resi pubblici. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati — compresi i beneficiari, gli attori della società civile e le autorità locali — nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati a titolo dello strumento e può eventualmente adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con i paesi partner. 2.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta una valutazione intermedia dello strumento. Essa riguarda il periodo dal 1o gennaio 2021 fino all'avvio di tale valutazione. La valutazione intermedia è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento. 3.   Nell'ambito del riesame intermedio del periodo finanziario successivo, la Commissione effettua una valutazione finale dello strumento. Tale valutazione analizza e valuta il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi dello strumento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto dello strumento. 4.   La valutazione intermedia e quella finale esaminano l'efficienza, l'efficacia, l'impatto, la sostenibilità, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie, e il sussistere della pertinenza degli obiettivi dello strumento. Le valutazioni individuano gli insegnamenti appresi. Le valutazioni analizzano l'importo massimo della garanzia per le azioni esterne di cui all', paragrafo 4, e comprendono informazioni sul valore aggiunto dell'integrazione di strumenti precedentemente distinti in un unico strumento semplificato. Le valutazioni intermedia e finale contengono anche informazioni consolidate provenienti dalle relazioni annuali su tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterne e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione delle spese per paese beneficiario, forme di finanziamento dell'Unione e coinvolgimento degli Stati membri e dei partner pertinenti, impegni e pagamenti, nonché una ripartizione per programmi geografici, programmi tematici e azioni di risposta rapida, compreso l'uso dei fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti di cui all'. Le valutazioni intermedia e finale sono elaborate allo scopo specifico di migliorare i finanziamenti dell'Unione. Esse orientano le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate a titolo dello strumento. 5.   In conformità con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario in materia di rendicontazione, entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta, in base a una valutazione esterna, l'impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne, in particolare il suo contributo agli obiettivi generali, ai risultati conseguiti e all'addizionalità. La Commissione trasmette tale relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti. La relazione di valutazione e il parere della Corte dei conti sono resi pubblici.
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