Art. 40
Partecipazione al capitale di enti per il finanziamento dello sviluppo
In vigore dal 9 giu 2021
Partecipazione al capitale di enti per il finanziamento dello sviluppo
La dotazione per i programmi geografici, di cui all', paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.
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