Art. 39

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 9 giu 2021
Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi e tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   In vista di possibili rimostranze da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sostenuti dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura cooperazione con tali controparti. 2.   Le persone e le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio rispettano i principi e il diritto applicabile dell'Unione nonché le norme concordate a livello internazionale e dell'Unione, a norma dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. La Commissione valuta se i sistemi, le norme e le procedure di tali persone ed entità tutelano gli interessi finanziari dell'Unione in modo equivalente a quanto previsto per l'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità e prendendo in considerazione la natura dell'azione e le condizioni di attuazione di tale azione.
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