Art. 37

Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

In vigore dal 9 giu 2021
Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne 1.   Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze. In deroga all'articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o in contanti. I paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e le altre parti terze versano i contributi in contanti, previo parere del comitato strategico dell'EFSD+ e previa approvazione da parte della Commissione. Gli Stati membri possono richiedere che i loro contributi siano destinati all'avvio di azioni in regioni, paesi o settori specifici o finestre d'investimento esistenti. La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi approvati. 2.   I contributi sotto forma di garanzia non superano il 50 % dell'importo di cui all', paragrafo 4. Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a titolo del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti. I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica. La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
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