Art. 43

Estensione della portata geografica

In vigore dal 9 giu 2021
Estensione della portata geografica 1.   In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da attuare sia di natura mondiale, transregionale o regionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento ai sensi dell', al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale. 2.   La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare. A tal fine, lo strumento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e della proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento a titolo della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia o del regolamento Interreg, o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione relativa all’associazione oltremare, compresa la Groenlandia, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati a norma del regolamento Interreg.
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