Art. 45

Procedura di comitato

In vigore dal 9 giu 2021
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può riunirsi in diversi formati responsabili di specifici settori di cooperazione e di intervento, come i programmi geografici, i programmi tematici e le azioni di risposta rapida. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo . 5.   La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati. 6.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI. 7.   Gli Stati membri possono chiedere che sia esaminata qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dello strumento, in particolare per quanto riguarda i documenti di programmazione pluriennale comprendenti riesami e valutazioni intermedi o ad hoc.
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