Art. 46
Informazione, comunicazione e visibilità
In vigore dal 9 giu 2021
Informazione, comunicazione e visibilità
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono e comunicano azioni e risultati, evidenziando in modo visibile, nei materiali per la comunicazione relativa alle azioni sostenute a titolo dello strumento, il sostegno ricevuto dall'Unione e fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione includono obblighi al riguardo.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale e alla rendicontazione sulle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello strumento.
3. Lo strumento sostiene la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, compresa la lotta contro la disinformazione, al fine di comunicare i valori dell'Unione nonché il valore aggiunto delle azioni dell'Unione e i risultati conseguiti dalle stesse.
4. La Commissione rende pubbliche le informazioni sulle azioni finanziate a titolo dello strumento di cui all' del regolamento finanziario, se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo.
5. Il sito web di cui al paragrafo 4 include anche informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne, comprese le informazioni sull'identità giuridica delle controparti ammissibili, i benefici attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, conformemente all', paragrafo 3, lettera h), tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
6. Le controparti ammissibili dell'EFSD+, conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili dell'EFSD+, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
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