Art. 8
Principi generali
In vigore dal 9 giu 2021
Principi generali
1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, buona governance, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, ivi compreso il loro carattere di universalità e indivisibilità, e delle libertà fondamentali e rispetto della dignità umana, come pure i principi di uguaglianza e di solidarietà, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche attraverso azioni nelle sedi multilaterali.
2. Lo strumento applica un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi più poveri, emarginati e vulnerabili, ivi comprese le persone con disabilità, e assistere i paesi partner nell'attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tale approccio è ispirato ai principi di non lasciare indietro nessuno, di uguaglianza e di non discriminazione per alcun motivo.
3. Lo strumento promuove la parità di genere, i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze e la non discriminazione per alcun motivo, attraverso azioni mirate e integrate. Esso presta altresì particolare attenzione ai diritti dei minori e all'emancipazione dei giovani.
4. Lo strumento è attuato in piena conformità con l'impegno dell'Unione a favore della promozione, della protezione e del rispetto di tutti i diritti umani e dell'attuazione piena ed effettiva della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e degli esiti delle relative conferenze di revisione, e in tale contesto mantiene l'impegno a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. Ciò considerato, lo strumento sostiene l'impegno dell'Unione a promuovere, proteggere e rispettare il diritto di ogni individuo ad avere pieno controllo sulle questioni riguardanti la propria sessualità e la propria salute sessuale e riproduttiva, e a decidere in modo libero e responsabile al riguardo, senza discriminazioni, coercizioni o violenze. Sostiene inoltre l'esigenza di garantire, in materia di salute sessuale e riproduttiva, l'accesso universale a un'informazione, un'educazione — compresa un'educazione sessuale esauriente — e ai relativi servizi sanitari in forma completa, di qualità e a prezzi abbordabili.
5. L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di associazione e commerciali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.
L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.
L'Unione sostiene un multilateralismo efficace nel promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.
L'Unione tiene conto, nell'ambito del dialogo politico regolare con i paesi partner, del loro bilancio in termini di attuazione degli obblighi e degli impegni, ivi compresa l'Agenda 2030, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di altre convenzioni, comprese quelle sulle norme in materia di sicurezza nucleare, degli accordi internazionali, in particolare l'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione, in particolare gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali.
6. La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, ove opportuno, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.
In linea con i principi di partenariato inclusivo e di trasparenza, la Commissione assicura, ove opportuno, che i soggetti interessati dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di essere adeguatamente coinvolti e di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e sorveglianza dei programmi. Se del caso, la Commissione garantisce altresì lo svolgimento di un dialogo rafforzato con il settore privato.
In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso alle istituzioni e ai sistemi dei paesi partner per l'attuazione dei programmi.
7. Per favorire la complementarità e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, l'Unione e gli Stati membri assicurano il coordinamento delle rispettive politiche e si consultano periodicamente sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza.
L'Unione promuove l'inclusività nell'attuazione dello strumento e la collaborazione con gli Stati membri, cercando di massimizzare il valore aggiunto e tenendo conto dell'esperienza e delle capacità, in modo da rafforzare gli interessi, i valori e gli obiettivi comuni. L'Unione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche e la condivisione delle conoscenze tra gli organismi e gli esperti degli Stati membri.
8. I programmi e le azioni attuati a titolo dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli OSS al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi multidisciplinare globale del contesto, delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio improntato alla resilienza e sono sensibili ai conflitti, tenendo conto della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace. Applicano i principi di «non nuocere» e «non lasciare indietro nessuno».
9. Lo strumento promuove l'uso della digitalizzazione come potente fattore di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva.
10. Con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alla migrazione, tenendo conto dell'importanza di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati. Dovranno essere massimizzate le sinergie e costruiti partenariati globali, prestando nel contempo particolare attenzione ai paesi di origine e di transito. Tale approccio combina tutti gli strumenti appropriati e l'effetto leva necessario grazie a un approccio persuasivo flessibile con possibili modifiche, ove applicabile in questo contesto, nell'assegnazione dei finanziamenti relativi alla migrazione, conformemente ai principi di programmazione dello strumento. Tiene inoltre conto dell'efficace cooperazione e attuazione di accordi e dialoghi dell'Unione in materia di migrazione. Le azioni in questione sono attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali. L'efficacia di tale approccio è valutata annualmente o secondo necessità. Le azioni connesse alla migrazione ai sensi dello strumento sono attuate a sostegno degli obiettivi della politica migratoria dell'Unione attraverso un meccanismo di finanziamento flessibile.
11. La Commissione assicura che le azioni adottate a titolo dello strumento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, alla sicurezza informatica e alla lotta contro la criminalità informatica, nonché allo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. A tal fine, la Commissione istituisce un adeguato quadro di valutazione e monitoraggio dei rischi. In tale quadro la Commissione mette a punto orientamenti operativi per assicurare che nella progettazione e nell'attuazione delle azioni si tenga conto dei diritti umani.
Tali azioni si basano su una rigorosa analisi periodica dei conflitti per garantire che si tenga conto delle situazioni di conflitto e attuare un approccio di riforma del settore della sicurezza che contribuisca alla governance democratica, alla rendicontabilità e alla sicurezza umana, ivi compresi benefici per le popolazioni locali. Tali misure sono integrate, se del caso, nel contesto di un'assistenza a più lungo termine volta alla riforma del settore della sicurezza.
12. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio e, su iniziativa di una di tali tre istituzioni, intrattiene con essi scambi di opinioni, anche in merito all'approccio basato sugli incentivi in risposta alle prestazioni in settori chiave, di cui all'. Il Parlamento europeo può intrattenere con la Commissione uno scambio periodico di opinioni in merito ai propri programmi di assistenza su questioni quali lo sviluppo di capacità, compresi la mediazione e il dialogo correlati, e l'osservazione elettorale.
13. La Commissione tiene scambi periodici di informazioni con la società civile.
14. Se del caso, la Commissione elabora e segue quadri per la gestione del rischio, che comprendono una valutazione e misure di mitigazione.
15. I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non coprono l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
Storico versioni
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