Art. 9
Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo
In vigore dal 9 giu 2021
Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione a titolo dello strumento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per sviluppare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.
2. L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di sviluppo delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.
3. L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:
a)
se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e
b)
se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.
4. L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti:
a)
spese militari ricorrenti;
b)
l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;
c)
la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.
5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi consolidati del diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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