Art. 9 · Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

Art. 9

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

In vigore dal 9 giu 2021
Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo 1.   Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione a titolo dello strumento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per sviluppare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. 2.   L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di sviluppo delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza. 3.   L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente: a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione a norma dello strumento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte; e b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati. 4.   L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare una delle spese seguenti: a) spese militari ricorrenti; b) l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza; c) la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate. 5.   Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la rendicontabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi consolidati del diritto internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:947:oj#art-9