Art. 18
Obiettivi specifici per l'area del vicinato
In vigore dal 9 giu 2021
Obiettivi specifici per l'area del vicinato
In conformità degli , gli obiettivi specifici del sostegno dell'Unione nell'area del vicinato a titolo dello strumento sono:
a)
promuovere una cooperazione politica rafforzata e incentivare e consolidare una democrazia radicata e sostenibile, la stabilità, la buona governance, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
b)
sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti, anche attraverso la cooperazione istituzionale e lo sviluppo delle capacità;
c)
promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner e all'interno dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali, e un'ampia gamma di attività incentrate specialmente sui giovani;
d)
rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, oltre alla cooperazione regionale nel Mar Nero, alla cooperazione artica e alla dimensione settentrionale, anche nei settori dell'energia e della sicurezza;
e)
realizzare la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard e norme internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;
f)
rafforzare i partenariati per una migrazione e una mobilità ben gestite e sicure e, ove applicabile e purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, sostenere l'attuazione degli attuali regimi di esenzione dal visto, in linea con il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, i dialoghi sulla liberalizzazione dei visti e gli accordi e le intese bilaterali o regionali con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità;
g)
sostenere la creazione di fiducia e altre misure a favore della sicurezza, della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.
Storico versioni
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