Art. 17

Riserva per le sfide e le priorità emergenti

In vigore dal 9 giu 2021
Riserva per le sfide e le priorità emergenti 1.   L'importo di cui all', paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, in casi di maggiore necessità e debitamente giustificati, per: a) assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste; b) rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi legate a crisi — naturali o provocate dall'uomo –, a situazioni di conflitto violento e di post-crisi o alla pressione migratoria e agli sfollamenti forzati; c) promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali. 2.   L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli .
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