Art. 17
Riserva per le sfide e le priorità emergenti
In vigore dal 9 giu 2021
Riserva per le sfide e le priorità emergenti
1. L'importo di cui all', paragrafo 3, viene utilizzato, tra l'altro, in casi di maggiore necessità e debitamente giustificati, per:
a)
assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;
b)
rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi legate a crisi — naturali o provocate dall'uomo –, a situazioni di conflitto violento e di post-crisi o alla pressione migratoria e agli sfollamenti forzati;
c)
promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.
2. L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli .
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