Art. 14
Documenti di programmazione per i programmi geografici
In vigore dal 9 giu 2021
Documenti di programmazione per i programmi geografici
1. Per i programmi geografici, l'attuazione dello strumento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali.
2. I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario, e, ove applicabile, i metodi di esecuzione.
3. I programmi indicativi pluriennali si basano su:
a)
una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;
b)
un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del partner o dei partner interessati, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;
c)
un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che fissa le priorità condivise e gli impegni reciproci.
4. Al fine di aumentare l'impatto della cooperazione collettiva dell'Unione, ove possibile e appropriato, un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell'Unione e degli Stati membri. Tuttavia, tale documento di programmazione congiunta sostituisce soltanto il programma indicativo pluriennale dell'Unione se è approvato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell', è conforme agli , contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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