Art. 29
Attività escluse
In vigore dal 9 giu 2021
Attività escluse
I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non sostengono azioni o misure che:
a)
possono comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner;
b)
sono incompatibili con i contributi determinati a livello nazionale (NDC) dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi o promuovono investimenti in combustibili fossili o, in base all'analisi ambientale e alla valutazione dell'impatto ambientale, causano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima, a meno che tali azioni o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento e siano accompagnate da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti, compreso il sostegno alla graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente.
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