Art. 29 · Attività escluse

Art. 29

Attività escluse

In vigore dal 9 giu 2021
Attività escluse I finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento non sostengono azioni o misure che: a) possono comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner; b) sono incompatibili con i contributi determinati a livello nazionale (NDC) dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi o promuovono investimenti in combustibili fossili o, in base all'analisi ambientale e alla valutazione dell'impatto ambientale, causano effetti negativi significativi sull'ambiente o sul clima, a meno che tali azioni o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento e siano accompagnate da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti, compreso il sostegno alla graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:947:oj#art-29