Art. 28

Persone ed entità ammissibili

In vigore dal 9 giu 2021
Persone ed entità ammissibili 1.   La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e del programma tematico in materia di organizzazioni della società civile e del programma tematico in materia di sfide mondiali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici, comprese le organizzazioni della società civile, che hanno la nazionalità e, nel caso delle persone giuridiche, che sono effettivamente stabiliti nei paesi seguenti: a) gli Stati membri, i beneficiari elencati nel pertinente allegato del regolamento IPA III e le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo; b) i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all'allegato I a cui partecipa; c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, che non sono membri del gruppo del G20, nonché i paesi e territori d'oltremare; d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'APS, che sono membri del gruppo del G20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un'azione finanziata dall'Unione a titolo dello strumento a cui partecipano; e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili a norma dello strumento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione; f) i paesi membri dell'OCSE, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'APS. 2.   Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione, la partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia e del programma tematico per la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni. 3.   Tutte le forniture e i materiali finanziati a titolo dello strumento possono avere origine in qualsiasi paese. 4.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza. 5.   Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un'entità, o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità. 6.   Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterne, si applicano le norme di ammissibilità dell'atto costitutivo del fondo fiduciario oppure, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne, dell'accordo con il donatore. 7.   Per le azioni finanziate a titolo dello strumento e di un altro programma dell'Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi programmi dell'Unione. 8.   Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che hanno la nazionalità dei paesi e territori contemplati dall'azione e le persone giuridiche che vi sono effettivamente stabilite. 9.   Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo possono essere limitate rispetto alla nazionalità, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione. 10.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa. 11.   Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta, è data priorità agli appaltatori locali e regionali. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. Sono promossi i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza. 12.   Nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia, le entità che non rientrano nella definizione di «soggetto giuridico» di cui all', primo comma, punto 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario ai fini dei settori di intervento del programma.
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