Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «programma indicativo nazionale»: un programma indicativo che riguardi un solo paese; 2) «programma indicativo multinazionale»: un programma indicativo che riguardi più di un paese; 3) «programma indicativo regionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all'interno della stessa area geografica, come stabilito all', paragrafo 2; 4) «programma indicativo transregionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in aree geografiche diverse, come stabilito all', paragrafo 2; 5) «cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe dell'Unione, ivi incluse la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale di cui a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno («regolamento Interreg»); 6) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario; 7) «organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali; 8) «autorità locale»: un'autorità come un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, componente della struttura statale, al di sotto del livello di governo centrale, quali villaggi, comuni, distretti, contee, province o regioni, che è responsabile nei confronti dei cittadini e solitamente composta da un organo deliberativo o decisionale come un consiglio o un'assemblea, e da un organo esecutivo come un sindaco o altro funzionario esecutivo, che sono eletti direttamente o indirettamente o scelto a livello locale; 9) «finestra d'investimento»: un'area destinataria del sostegno della garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici; 10) «addizionalità»: il principio secondo il quale, sulla base dell'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario, nel contesto del presente regolamento e del regolamento IPA III, il sostegno della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza detta garanzia o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa. Il principio di addizionalità significa altresì che le operazioni sostenute mediante la garanzia per le azioni esterne devono attirare finanziamenti del settore privato e ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali, nonché migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio garantisce inoltre che le operazioni della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione o internazionali ed evitino l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati, salvo debitamente giustificato conformemente agli obiettivi e ai principi dello strumento. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne; 11) «operazione con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è direttamente uno Stato o un ente pubblico pienamente sostenuto da una garanzia esplicita dello Stato poiché non dispone della capacità giuridica o dell'autonomia o della capacità finanziaria per beneficiare dei necessari finanziamenti diretti; 12) «operazione con controparti sub-sovrane commerciali»: qualsiasi operazione in cui la controparte è un ente pubblico non sostenuto da una garanzia esplicita di uno Stato e che è finanziariamente in grado di contrarre prestiti a proprio rischio e dispone della capacità giuridica per farlo; 13) «donatore»: un'istituzione finanziaria internazionale, uno Stato membro o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altro ente pubblico o privato che contribuisce al fondo comune di copertura; 14) «paese partner»: un paese o territorio che può beneficiare del sostegno dell'Unione a titolo dello strumento a norma dell'; Ai fini del presente regolamento, nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali.
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